Regione Calabria
COMUNE DI SINOPOLI
Statuto Comunale
TITOLO
I - AUTONOMIA E FINALITÀ DEL COMUNE
Art.
1
Autonomia
del Comune
Il
Comune è l'ente espressione della comunità locale, dotato di
autonomia costituzionalmente garantita.
Il
Comune rappresenta la popolazione insediata nel proprio
territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo
civile, sociale ed economico, nel rispetto delle leggi e secondo
i principi dell'ordinamento della Repubblica.
Il
Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria.
È
titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni
attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione,
secondo il principio di sussidiarietà.
Il
Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l'attività e la
collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione
sociale.
Il
Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione
alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere
associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e
confronto su temi d'interesse della comunità locale.
Assicura
che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla
vita amministrativa e sull'attività dell'ente ed assume le
misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi
pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e
sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità.
Art.
2
Sede,
stemma e gonfalone
Il comune ha sede nel capoluogo.
La
circoscrizione del Comune è costituita dalle frazioni di
Sinopoli Inferiore e Sinopoli Vecchio, storicamente riconosciute
dalla Comunità.
Il territorio del Comune si estende per Kmq. 25,78 con un
altitudine dal livello del mare di circa 500 mt. Confina con i
Comuni di Cosoleto, S. Eufemia dAspromonte, S. Procopio,
Roccaforte del Greco, Roghudi Oppido M.
Il palazzo civico, sede comunale è ubicato nel centro abitato di
Sinopoli che è il capoluogo.
Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella
sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolare
esigenza, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi
dalla propria sede nellambito del territorio comunale.
La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della
sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa
consultazione popolare.
Ha lo stemma, in attesa di riconoscimento ufficiale, che avverrà
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Presidente della Repubblica, così descritto: troncato cuneato
dargento e di azzurro di quattro pezzi ; al capo doro
sostenuto da una fascia in divisa di rosso, caricata di tre
stelle doro. Segni esterni di Comune. Il Gonfalone: drappo
partito di bianco e di azzurro caricato dellarma sopra
descritta ed onorato di ricchi fregi dargento.
Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma è
accompagnato dal Sindaco che indossa la fascia tricolore ed è
scortato dai vigili urbani in alta uniforme.
Sono
vietati luso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone
per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa
autorizzazione della Giunta municipale.
Art.
3
Funzioni
Il
Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi
necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello
sviluppo della comunità comunale, non attribuiti espressamente
per legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia.
Il
Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli
obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale.
Il Comune
attua forme di cooperazione tra enti per l'esercizio in ambiti
territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e
delegate, secondo i principi della sussidiarietà e
dell'omogeneità delle funzioni, dell'economicità, efficienza ed
efficacia della gestione e dell'adeguatezza organizzativa.
Il Comune
gestisce il servizio elettorale, dell'anagrafe, dello stato
civile, di statistica e leva militare ed ogni altro servizio
dello Stato e della Regione organizzato a livello locale.
Art.
4
Statuto
comunale
Il Comune
determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono
uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e
di quelli amministrativi e di gestione.
Lo
Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e
le procedure stabilite dalla legge.
Le
modifiche dello Statuto sono precedute da idonee forme di
consultazione; sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese,
con votazioni separate sui singoli articoli e votazione
complessiva finale.
Le
modifiche d'iniziativa consiliare debbono essere proposte da
almeno un quinto dei consiglieri assegnati.
Lo
Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione
all'Albo Pretorio successiva all'esame dell'Organo di controllo.
Lo
Statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione
presso la Sede Comunale.
Art.
5
Regolamenti
Il Comune
ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.
Il Comune
esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi
fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.
I
regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche
soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione
popolare.
I
regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali e agli
strumenti di pianificazione e le relative norme d'attuazione ed
in genere tutti i regolamenti soggetti ad approvazione del
Consiglio Comunale entrano in vigore, se non diversamente
previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito
presso la Segreteria Comunale della durata di dieci giorni, da
effettuare successivamente all'esecutività delle relative
deliberazioni di approvazione.
Del
deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale
affissione di avviso all'albo pretorio.
I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, che ne mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.
Art.
6
Albo
Pretorio
Nella
Sede Municipale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato
apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la
pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi
soggetti per legge o per statuto a tale adempimento.
Il Messo
Comunale cura la tenuta dell'Albo e l'affissione degli atti
soggetti a pubblicazione.
TITOLO
II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Capo
I - Gli organi istituzionali
Art.
7
Organi
Sono
Organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
Gli
amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni improntano
il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona
amministrazione.
Capo
Il - Il Consiglio
Art.
8
Elezione,
composizione e durata
Il
Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed
è composto dal Sindaco e da 12
Consiglieri.
L'elezione
del consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei
consiglieri, nonché le cause di
ineleggibilità,
incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.
Oltre
che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla
carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a
tre sedute consecutive del Consiglio.
La
decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e
modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di
incompatibilità.
I
consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione
ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa
deliberazione.
La
durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.
Dopo
l'indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni
per il rinnovo dell'organo, il Consiglio adotta i soli atti
urgenti ed improrogabili.
I
consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello
scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi
esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli
organismi amministrativi.
Art.
9
Consiglio
Comunale dei ragazzi
Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi
alla vita collettiva può promuovere lelezione del
Consiglio Comunale dei Ragazzi, al quale potranno essere eletti
coloro che sono compresi in una fascia di età tra i 10 e i 15
anni.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in
via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale,
sport, tempo libero, giochi, rapporti con lassociazionismo,
cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani
ed agli anziani, rapporti con lUnicef.
Le
modalità di elezione del funzionamento del Consiglio Comunale
dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
Art.10
I
Consiglieri
I
Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità ed
esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
Le
prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla
legge, dal presente Statuto e dal regolamento per il
funzionamento del Consiglio comunale.
I
Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni oggetto di
competenza del Consiglio.
I
Consiglieri hanno potere ispettivo sull'attività della Giunta e
degli uffici e servizi dell'Ente, che esercitano in forma
organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente
mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.
Le
interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono discusse
all'inizio di ciascuna seduta consiliare o, secondo le norme del
regolamento, in sessioni distinte da quelle destinate alla
trattazione degli argomenti di natura amministrativa.
Per
l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha
diritto di ottenere senza particolari formalità dagli uffici
comunali, dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni
utili al fini dell'espletamento del mandato.
I
consiglieri che non sono residenti nel Comune di Sinopoli,
dovranno eleggere domicilio nel comune ai fini della notifica
degli avvisi di convocazione del consiglio comunale
Art.11
Prerogative
delle minoranze consiliari
Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento.
Spetta
altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e
limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro
rappresentanti negli organi collegiali dellente nonché in
tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge,
lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte
del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad
uno.
Art.
12
Prima
seduta del Consiglio
La prima
seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal
Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli
eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione
dell'invito di convocazione.
È
presieduta dal Consigliere Anziano o - in caso di sua assenza,
impedimento o rifiuto - dal Consigliere consenziente che nella
graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente
successivo.
Prima di
deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla
convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco.
Il
Presidente entra immediatamente nell'esercizio delle sue
funzioni.
La seduta
prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da
parte del Sindaco della composizione della Giunta, la
costituzione e nomina delle commissioni consiliari permanenti e,
quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti
iscritti all'ordine del giorno.
Lattività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e
straordinarie.
Le sessioni ordinarie si svolgono entro il mese di giugno per lapprovazione del conto consuntivo dellesercizio precedente; entro il mese di settembre per la salvaguardia degli equilibri di bilancio; entro il mese di novembre per lassestamento del bilancio; entro il mese di dicembre, per lapprovazione del bilancio preventivo dellesercizio successivo.
Sono da considerarsi ordinarie le sedute che comprendono
allordine del giorno il conto consuntivo, la salvaguardia
degli equilibri di bilancio, lassestamento del bilancio e
il bilancio preventivo.
Le
sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.
Il termine per la convocazione del Consiglio Comunale, in
sessione ordinaria, è fissato in cinque giorni dalla seduta, con
avviso scritto da comunicare al domicilio eletto dai Consiglieri.
Per le sessioni straordinarie il termine è di tre giorni e nei
casi urgenti la convocazione può avvenire con preavviso scritto
comunicato almeno 24 ore prima.
Il Consiglio è convocato dal Presidente che formula
lordine del giorno e ne presiede i lavori secondo le norme
del regolamento.
Il Consiglio si riunisce altresì obbligatoriamente su richiesta
di 1/5 dei consiglieri assegnati nel termine di giorni 20 dalla
richiesta per discutere delle questioni sollevate, nonché su
iniziativa del prefetto ai sensi dellart. 36 della l.
142/90.
La convocazione del Consiglio Comunale è parimenti disposta
entro venti giorni dalla richiesta di almeno 75 elettori
residenti nel comune per discutere delle questioni sollevate
nelle seguenti materie: opere pubbliche -
servizi pubblici - pubblica istruzione - problemi
delloccupazione e sviluppo - patrimonio artistico e
monumentale.
Il Sindaco, nella sua qualifica di Presidente del Consiglio:
a) rappresenta il
Consiglio Comunale;
b) convoca e fissa le date delle
riunioni del Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
e) decide sull'ammissibilità delle
questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che
non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
d) ha poteri di polizia nel corso
dello svolgimento delle sedute consiliari;
e) sottoscrive il
verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
f) convoca e presiede la conferenza
dei Capigruppo;
g) insedia le commissioni
consiliari e vigila sul loro funzionamento;
h) assicura adeguata e preventiva
informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle
questioni sottoposte al Consiglio;
i) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dellente.
Il Sindaco quale Presidente Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
Art.15
Linee
programmatiche dell'azione di governo dell'ente
Il Sindaco
definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee
programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare
nel corso del mandato e le presenta - sentita la Giunta - al
Consiglio Comunale per l'approvazione entro sessanta giorni
dall'insediamento dello stesso.
Il
Consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche
mediante un preventivo esame delle proposte illustrate dal
Sindaco o dagli Assessori e la formulazione d'indicazioni,
emendamenti, integrazioni e direttive utili alla stesura del
documento definitivo da sottoporre ad approvazione del Consiglio.
La
medesima procedura è osservata nel corso del mandato
amministrativo, ove si renda necessario aggiornare in maniera
sostanziale l'azione di governo inizialmente definita ed
approvata.
Il
documento contenente le linee programmatiche dell'azione
amministrative e gli adeguamenti successivi sono messi a
disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data
fissata per la trattazione in consiglio comunale e sono approvati
a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica
votazione per appello nominale.
Il
documento così approvato costituisce il principale atto
d'indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per
l'esercizio della funzione di controllo politico - amministrativo
del consiglio.
Fatte
salve le eventuali competenze delle commissioni consiliari in
ordine allo stato di attuazione dei piani e dei programmi,
l'azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo
possono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria,
nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del
Consiglio, ove lo richieda almeno la metà dei consiglieri
assegnati.
Art.16
Competenze
del Consiglio
Il
Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nell'emanazione dei
seguenti atti fondamentali:
a)
atti normativi
- Statuto dell'Ente, e relative variazioni;
-
regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di
altri organi nell'esercizio della propria
potestà
regolamentare;
b)
atti di programmazione
-
programmi;
-
piani finanziari;
-
relazioni previsionali e programmatiche;
-
piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici;
-
piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi
annuali e pluriennali di attuazione;
-
eventuali deroghe ai piani territoriali e urbanistici, ivi
comprese le autorizzazioni al rilascio di concessioni edilizie in
deroga ai vigenti strumenti urbanistici generali ed attuativi,
nonché i pareri da rendere in dette materie;
-
bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
-
ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta
Comunale nei casi espressamente previsti dalla legge;
-
conti consuntivi;
c)
atti di decentramento
-
tutti gli atti necessari allistituzione, disciplina e
funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione
dei cittadini;
d)
atti relativi al personale;
-
atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle
piante organiche e per lapprovazione del regolamento
sullordinamento degli uffici e dei servizi;
-
autorizzazione alla polizia municipale a portare armi;
e)
atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti
-
convenzioni fra Comuni e fra Comune e Provincia;
-
accordi di programma ;
-
costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra
enti locali;
f)
atti relativi a spese pluriennali
-
tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi
successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed
alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere
continuativo;
g)
atti relativi ad acquisti alienazioni di immobili, permute,
concessioni ed appalti
-
acquisti, permute ed alienazioni immobiliari che non siano
previsti in altri atti fondamentali del consiglio;
-
appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti
fondamentali del consiglio;
h)
atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle
società ed enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a
vigilanza;
-
assunzione diretta di pubblici servizi;
-
costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni
ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria;
-
concessioni di pubblici servizi;
-
affidamento di servizi o attività mediante convenzione;
i)
atti relativi alla disciplina dei tributi
-
atti di istituzione di tributi e tariffe, nellambito delle
facoltà concesse dalla legge;
-
disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei
servizi pubblici;
-
modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei
tributi e delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si
tratti di adeguamenti di competenza della giunta;
l)
accensioni di mutui e prestiti obbligazionari
-
contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti
fondamentali del consiglio;
-
emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione;
-
emissioni di buoni ordinari e straordinari e loro
regolamentazione;
-
ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento
finanziario;
m)
atti di nomina
-
definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca
dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed
Istituzioni;
-
nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed
Istituzioni quando sia ad esso espressamente riservata dalla
legge;
-
nomina d'ogni altra rappresentanza del comune in cui sia prevista
la partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche
disposizioni statutarie e regolamentari;
-
nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e
d'inchiesta;
n)
atti elettorali e politico amministrativi
-
esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli
eletti;
-
surrogazione dei consiglieri;
-
approvazione delle linee programmatiche di governo dell'Ente;
-
approvazione o reiezione con votazione per appello nominale della
mozione di sfiducia;
-
nomina della commissione elettorale comunale;
-
esame e votazione delle mozioni e degli ordine del giorno;
-
esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze;
o)
Ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione
od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico -
amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale
di competenza del Consiglio.
Art.17
Commissioni
consiliari permanenti
Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni può
articolarsi in commissioni consiliari permanenti.
Il
regolamento ne determina la composizione, nel rispetto del
principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranze, le
modalità di nomina o elezione, il funzionamento, il numero e le
attribuzioni.
I lavori delle commissioni consiliari non sono pubblici.
Le commissioni hanno poteri referenti, redigenti, di controllo,
consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti generali e le
materie di competenza del Consiglio.
Le commissioni consiliari permanenti nell'ambito delle materie di
rispettiva competenza verificano periodicamente lo stato di
attuazione dei piani e programmi generali e settoriali e ne
riferiscono al Consiglio.
Esse esercitano altresì il controllo politico - amministrativo
sui soggetti concessionari dei servizi pubblici.
Le commissioni consiliari permanenti possono disporre per
l'esercizio delle loro funzioni audizioni di pubblici
amministratori e funzionari, compresi il Sindaco, gli Assessori,
i responsabili degli uffici e servizi ed il
Segretario, i quali hanno l'obbligo di intervenire alle audizioni
e di cooperare al raggiungimento degli obiettivi delle
commissioni.
Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di
predisporre e promuovere con le modalità previste dal
regolamento l'approvazione da parte del Consiglio di atti
d'indirizzo generali e settoriali e di loro integrazioni,
modifiche e varianti.
Il Sindaco, gli Assessori ed i responsabili degli uffici e dei
servizi possono partecipare ai lavori delle commissioni
permanenti con diritto di parola e di proposta, senza diritto di
voto.
Le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere
dagli uffici dell'Ente e da tutti gli altri organi le
informazioni relative alle materie di rispettiva competenza.
Alle richieste delle commissioni consiliari non può essere
opposto il segreto d'ufficio o il riserbo, salvo che per le
categorie di atti esattamente individuate nel regolamento.
Il regolamento può prevedere l'esercizio di poteri deliberativi
delle commissioni, anche in materia di pareri o per delega del
Consiglio.
Art.18
Commissioni
consiliari straordinarie, temporanee e speciali
Il Consiglio può istituire - con deliberazione assunta a
maggioranza assoluta dei componenti commissioni consiliari
straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta,
determinando nell'atto di istituzione i compiti, la composizione,
la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le
modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi,
strutture e personale che sia ritenuta necessaria
all'espletamento del mandato.
I lavori delle commissioni così nominate devono compiersi nel
termine assegnato, pena la decadenza automatica della
Commissione.
I
lavori delle Commissioni si concludono con la presentazione
mediante deposito in segreteria a disposizione del Consiglio
entro il termine fissato di una relazione a cura del Presidente
della commissione.
È in facoltà dei commissari dissenzienti di presentare
relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della
relazione della commissione.
La relazione della commissione e quelle eventuali di minoranza
devono essere sottoposte all'esame del Consiglio per l'assunzione
di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella
dell'avvenuto deposito.
Art.19
Adunanze
del Consiglio
Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione
dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano
tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse
all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle
persone.
Il Consiglio si riunisce con l'intervento almeno della metà dei
consiglieri assegnati.
Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza
di almeno un terzo dei componenti il consesso.
Le deliberazioni sono validamente assunte ove Ottengano la
maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le
astensioni e, nelle votazioni a scrutino segreto, le schede
bianche e nulle.
Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze
qualificate sono espressamente previste dalla legge o dallo
Statuto e dai regolamenti.
Per gli atti di nomina è sufficiente salvo diverse disposizioni
di legge, di Statuto o di regolamento la maggioranza semplice e
risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.
Art.20
Funzionamento
del Consiglio
Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed
organizzativa.
Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento
dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti,
straordinarie, temporanee e speciali.
Il regolamento disciplina altresì l'esercizio delle potestà e
delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi
statutari e perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.
Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e
delle commissioni consiliari prevede in particolare:
a)i
termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della
consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da
parte dei consiglieri;
b)le
modalità di svolgimento della discussione e della votazione;
c)la
formazione dei gruppi consiliari e l'istituzione della conferenza
dei capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di
coordinamento dei lavori del Consiglio;
d)le
modalità per la richiesta del controllo di legittimità sulle
deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
e)le
materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda
convocazione, se non con l'intervento di almeno la metà dei
Consiglieri assegnati;
f)le
modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo
politico - amministrativo, nonché il funzionamento delle
commissioni consiliari.
Capo
III - Il Sindaco
Art.21
Il
Sindaco
Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale, eletto
democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.
Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile
dell'amministrazione dell'Ente.
Sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare
impulso all'attività degli altri organi comunali e ne coordina
l'attività.
Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la
rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti
generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.
Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi
previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla
Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo
statuto.
Per l'esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli
uffici comunali.
Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento
innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione, pronunciando
la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la
Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento
del Comune e di agire per il bene di tutti cittadini".
Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi
della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.
Competenze
del Sindaco
Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale ed il Consiglio
e ne fissa lordine del giorno secondo le modalità previste
dal regolamento.
Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed
all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.
Il Sindaco coordina ed organizza, nellambito della
disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal
Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei
pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i
responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari
d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al
fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze
degli utenti.
Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali
dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa
con i responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al
pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi
di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento
atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze
straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza.
Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed
all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti,
aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del
precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi
previsti da disposizioni normative.
Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore generale
e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di
uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad
alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge
e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Il Sindaco indice i referendum comunali.
Gli
atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo
statuto assumono il nome di decreti.
Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di
programma.
Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il
Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque
natura e decide con proprio atto la costituzione in giudizio
dell'Ente e la proposizione delle liti.
Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o
comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi
dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione
civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.
Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo
Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle
funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate
al comune.
Art.23
Il
Vice Sindaco
Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco
temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.
In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla
sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di
età.
Deleghe
ed incarichi
Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori
l'esercizio delle proprie attribuzioni.
Le
funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di
delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta
eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che
restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente
lo sostituisce.
Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine
a determinate materie o speciale per il compimento di singoli
atti o procedimenti.
L'atto di delega - in forma scritta obbligatoria - indica
l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il
trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi
generali in base ai quali deve essere esercitata.
La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la
sostituisce ed il Sindaco - anche dopo aver rilasciato delega -
può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze
senza alcuna limitazione.
La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il
procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata,
dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza
esterna.
La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento
senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto
meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.
Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e
trasmesse al Prefetto.
Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di
svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi
e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse
dell'Amministrazione.
Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non
abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che
si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.
Non è consentita la mera delega di firma.
Art.25
Cessazione
dalla carica di Sindaco
L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso
del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo
scioglimento del Consiglio Comunale.
Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a
nuove elezioni.
Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono
assunte dal Vice Sindaco.
Le eventuali dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto
al Consiglio il quale ha lobbligo di riunirsi entro i
successivi dieci giorni.
Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione
senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono
efficaci ed irrevocabili e danno luogo all'immediata cessazione
dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo
scioglimento del Consiglio Comunale.
Di tale evenienza il Segretario comunale dà immediata
comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare
tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento
del consiglio e la nomina del commissario.
Capo
IV - La Giunta
Art.
26
Composizione
della Giunta
La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero
di Assessori non superiore a 4, compreso il Vice
Sindaco.
Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori, prima
dell'insediamento del Consiglio Comunale, tra i cittadini in
possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a
consigliere comunale.
Possono essere nominati Assessori sia i consiglieri comunali sia
cittadini non facenti parti del Consiglio; la carica di Assessore
non e incompatibile con quella di Consigliere Comunale.
Non possono far parte della Giunta contemporaneamente assessori
che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e
affini fino al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti, i
discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del
Sindaco.
Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune
presso enti, aziende istituzioni ed organismi interni ed esterni
all'ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed
in quelli in cui ciò non competa loro per effetto della carica
rivestita.
La Giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di
eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.
Gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano ai lavori del
Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto al voto e
senza concorrere a determinare il numero legale per la validità
delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni
necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte
rivolte al Consiglio.
Gli assessori comunque nominati non possono presentare
interrogazioni, interpellanze e mozioni.
Art.27
Funzionamento
della Giunta.
Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma
al principio della collegialità.
Il Sindaco dirige e coordina i lavori della giunta, assicura
l'unità d'indirizzo politico degli assessori e la collegiale
responsabilità delle decisioni.
La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della
metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.
La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai
lavori della giunta dirigenti e funzionari del comune, cittadini
o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli
argomenti in discussione. Il regolamento disciplina il
funzionamento della Giunta per quanto non previsto dallo Statuto.
Art.28
Competenze
della Giunta
La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del
Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo.
Svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti del
Consiglio.
La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano
riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non
rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di
decentramento, del Segretario comunale e dei responsabili degli
uffici e dei servizi.
Rientra altresì nella competenza della Giunta l'adozione dei
regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo
le norme ed i principi stabiliti dallo statuto in materia di
organizzazione e di personale.
Art.29
Revoca
degli Assessori
Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare
dall'incarico uno o più Assessori, provvedendo con il medesimo
atto alla nomina dei sostituti.
La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento
al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al
Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei
nuovi Assessori.
Capo
V - Norme comuni
Art.30
Mozione
di sfiducia
Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del
Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di
approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello
nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei
consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco,
deve essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno
della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non
prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il
Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini
dell'assunzione dei
conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di
nomina del Commissario.
Art.31
Divieto
generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione
Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri
Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze,
anche a titolo gratuito, presso il comune, nonché presso enti,
aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al
controllo ed alla vigilanza dello stesso.
È fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo
comma di effettuare a favore dell'Ente donazioni in denaro, beni
mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di
espletamento del mandato.
I componenti della Giunta aventi competenza in materia di
urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi
dall'esercitare attività professionale in materie di edilizia
privata e pubblica nell'ambito del territorio comunali.
Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi
dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di
deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o
affini fino al quarto grado.
L'obbligo
di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto
generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui
sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto
dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro
partenti ed affini fino al quarto grado.
Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto
dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai
pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di
gestione di propria competenza.
TITOLO
III- DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E PARTECIPAZIONE
Capo
II Partecipazione e diritto allinformazione
Art.32
Libere
forme associative
Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il
volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini
sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti
di espressione e di partecipazione dei cittadini
all'amministrazione locale.
A tal fine il Comune:
a)sostiene
i programmi e l'attività delle associazioni aventi finalità
riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso
l'erogazione di contributi, secondo le norme del relativo
regolamento, lassunzione di iniziative comuni e coordinate
ad altre forme di incentivazione;
b)definisce
le forme di partecipazione delle associazioni all'attività di
programmazione dell'Ente e ne garantisce comunque la
rappresentanza negli organismi consultivi istituiti;
c)può
affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti
l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali,
ricreative e in generale attività di interesse pubblico da
gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente;
d)coinvolge
le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e
nella attuazione di iniziative sociali e culturali.
Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare
attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono
preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività
alle finalità previste dalla presente norma, garantire la
libertà d'iscrizione all'associazione a tutti i cittadini
residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e
l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti
degli organi sociali e dei bilanci.
Art.33
Proposte
di iniziativa popolare e forme di consultazione della popolazione
Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 100
avanzi al Sindaco proposta per ladozione di atti
amministrativi di competenza dellente e tali proposte siano
sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla
natura dellatto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco,
ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del
Segretario comunale, trasmette la proposta unita ai pareri
allorgano competente ed ai gruppi presenti in consiglio
comunale entro 15 giorni dal ricevimento.
Lorgano competente può sentire i proponenti e deve
adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal
ricevimento della proposta.
Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate
negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre
firmatari della proposta.
Art.34
Referendum
comunali
Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione
di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alle
tariffe, al personale ed all'organizzazione degli uffici e dei
servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti
referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo
parere della popolazione o referendum per l'abrogazione in tutto
od in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli
strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio.
Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di
indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti
sui cittadini.
I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su
iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza di
almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno un
decimo dei cittadini che risultino iscritti nelle liste
elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme.
Il Difensore Civico decide sulla ammissibilità della richiesta
referendaria.
Il Difensore Civico può essere chiamato anche ad esprimersi in
via preventiva sulla formulazione dei quesiti e sull'attinenza
degli stessi alle materie suscettibili di consultazione
referendaria, senza pregiudizio per la valutazione definitiva
circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo
Statuto e dalle norme regolamentari.
Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una
volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15
giugno.
I
referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre
operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali
comunali, provinciali.
Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei
cittadini aventi diritto al voto. S'intende approvata la risposta
che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente
espressi.
Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta
referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di
esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo
giorno successivo dalla proclamazione dell'esito del voto. Entro
tale data il consiglio comunale è tenuto ad assumere gli
eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti
del referendum ed eventualmente adottare la disciplina
sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento
scaturito dalla consultazione.
Nei referendum consultivi, il consiglio comunale adotta entro
quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione
le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni
espresse dagli elettori.
Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà
essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta
dei consiglieri assegnati.
Le norme dello statuto comunale possono essere sottoposte
esclusivamente a referendum consultivo, onde acquisire
l'orientamento dei cittadini sulle proposte di modifica od
integrazione.
Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di
raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l'indizione
della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i
principi dello statuto, nel regolamento sul decentramento
amministrativo e la partecipazione.
Art.35
Diritto daccesso e dinformazione dei cittadini
Il Comune esercita l'attività amministrativa secondo criteri di
economicità, efficienza e trasparenza.
Le
norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale - a
domanda o d'ufficio - deve essere emesso il provvedimento
richiesto o dovuto.
In mancanza di termini specifici il termine per l'emissione del
provvedimento amministrativo s'intende di trenta giorni.
Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto
statutario, regolamentare o comunque generale devono essere
motivati, devono essere comunicati o notificati in forma idonea a
garantirne la piena conoscenza al destinatario e devono indicare
il termine entro il quale è possibile proporre ricorso e
l'Autorità giudiziaria o amministrativa a cui il gravame va
presentato.
I cittadini hanno diritto - nelle forme stabilite dal regolamento
- a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che
producano effetti giuridici diretti in loro confronto o ai quali
per legge debbono intervenire.
L'attività amministrativa si svolge con trasparenza ed
imparzialità.
I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante
hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le
modalità previste dal regolamento.
Il regolamento individua le categorie di atti per i quali
l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del
diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso
è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo
svolgimento dell'attività amministrativa.
TITOLO
IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Capo
I - L'organizzazione amministrativa
Art.36
Ordinamento
degli uffici e dei servizi
L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione
organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità
concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono
disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle
disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme
dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale
degli enti locali.
I regolamenti di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi, sono adottati dalla giunta comunale, sulla
scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal
consiglio comunale.
Sono
esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti
espressamente riservati per legge al Consiglio o alla
contrattazione collettiva nazionale e decentrata.
L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a
criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di
gestione e risponde a principi di professionalità e
responsabilità.
La
struttura organizzativa si articola in unità operative
aggregate, secondo criteri di omogeneità, in modo da conseguire
il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.
La dotazione organica e l'organigramma del personale sono
qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione
alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti
dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate
dell'ente.
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e gli altri
regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l'esercizio
del controllo di gestione e definiscono le modalità per il
conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei
servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e le modalità di
revoca dell'incarico.
Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di
coordinamento dell'attività degli uffici, nonché disciplinate
la mobilità interna del personale e la formazione professionale,
perseguendo l'obiettivo di conseguire la piena integrazione e
complementarietà tra i vari settori di attività dell'ente.
Art.37
Indirizzi
e criteri direttivi del Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale determina nell'ambito dei principi
stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri direttivi cui
la giunta uniformerà i contenuti del regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Nell'esercizio di tale attribuzione in particolare il consiglio
comunale provvede a:
a)definire le linee
essenziali dell'organizzazione dell'ente, nonché i criteri per
il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle
esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma
politico amministrativo;
b) stabilire eventuali limiti e forme di controllo
della spesa del personale; ~
~
c) fissare i limiti del ricorso alla dirigenza
esterna ed al personale a contratto;
d)
prevedere leventuale istituzione in organico di posti di
qualifica dirigenziale .
e) definire i
criteri atti a garantire il coordinato svolgimento dell'attività
degli uffici posti alla diretta dipendenza del sindaco e degli
assessori, ove istituiti, per l'esercizio della funzione di
indirizzo e controllo, con l'attività degli organismi preposti
al controllo di gestione e la generale funzione di indirizzo e
controllo spettante al consiglio stesso;
Gli atti di indirizzo in materia di personale fanno parte
necessariamente del documento contenente le linee programmatiche
dell'Amministrazione da sottoporre alla approvazione del
Consiglio entro sessanta giorni dal suo insediamento.
Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio, di propria
iniziativa o su proposta della Giunta, adegua i criteri e gli
indirizzi di politica del personale in relazione al divenire
delle esigenze organizzative, alla programmazione delle risorse
umane e finanziarie ed al fabbisogno di personale.
Gli Organi Istituzionali dellente uniformano la propria
attività al principio dellattribuzione dei compiti e
delle responsabilità
gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.
Stabiliscono in atti provvedimenti formali, anche sulla base
delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le
direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la
gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le
modalità per l'esercizio delle attribuzioni.
Il Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata
qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli
uffici e dei servizi.
La direzione degli Uffici e dei servizi può essere altresì
attribuita al Segretario Comunale o a Dirigenti e funzionari
esterni, in assenza di professionalità analoghe all'interno
dell'Ente, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e
dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Gli incarichi di direzione degli Uffici e dei servizi hanno
durata temporanea e non possono superare quella del mandato
elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere
anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai
regolamenti dell'ente.
Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con
il funzionario interessato, secondo le modalità stabilite dal
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel
rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.
Il Comune può associarsi con altri enti locali per l'esercizio
in comune di funzioni amministrative o per l'espletamento dei
servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti,
le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente
ed i compiti del personale impiegato.
Gli atti dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad
avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del sindaco.
In caso di inerzia o ritardo nella assunzione di atti dovuti, di
competenza degli stessi o degli organi gerarchicamente
sovraordinati, il sindaco assegna ove possibile un termine
per l'adempimento e nomina un commissario "ad acta" ove
l'inerzia permanga ulteriormente.
È in ogni caso fatta salva l'eventuale adozione di provvedimenti
sanzionatori nei confronti del funzionario inadempiente, come
anche resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare l'incarico
di direzione ove ne ricorrano i presupposti.
Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia
all'azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi
i rimedi nel caso di carenze imputabili ai responsabili dei
servizi, per inefficienza, violazione delle direttive e degli
atti di indirizzo o per altra causa.
.
Il Segretario Comunale
Il Comune ha un Segretario comunale con compiti di
collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli
organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico,
amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli
organi istituzionali, con pareri scritti od orali, e, su
richiesta, attraverso l'apposizione del visto di conformità sui
singoli atti.
Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di
assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede
attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi
verbali. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono
definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'ente.
Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle
funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne
coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
Al fine di assicurare unitarietà e complementarietà
all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il
segretario in particolare definisce, previa consultazione dei
responsabili degli uffici e d'intesa con l'Amministrazione,
modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta
le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni
organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al
Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o
disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
Il Segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna a
valenza intersettoriale.
Il Sindaco può affidare al segretario la direzione di singoli
settori della struttura organizzativa dell'ente.
Il Segretario è capo del personale e ne è responsabile.
Il segretario ha la direzione complessiva della struttura
operativa dell'ente secondo modalità e direttive impartite dal
sindaco, nel rispetto dell'autonoma responsabilità settoriale
dei responsabili degli uffici e dei
servizi.
Nel caso in cui sia istituita la figura del Direttore Generale,
cui compete il coordinamento complessivo della struttura ed al
quale rispondono i responsabili dei servizi, le attribuzioni del
Segretario saranno disciplinate nel regolamento di organizzazione
e definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde
realizzare il pieno
accordo operativo e
funzionale tra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed
autonomi ruoli.
Oltre
alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto,
possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con
provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche
a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle
esigenze organizzative dell'ente ed agli obiettivi programmatici
dellamministrazione.
Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale
della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.
Il
Direttore Generale
Il Comune può convenzionarsi con altri Enti Locali aventi
complessivamente una popolazione superiorea 15.000 abitanti al
fine di nominare un Direttore Generale.
L'incarico
deve essere conferito a persona di comprovata professionalità ed
esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e
per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo
del Sindaco.
La
convenzione disciplina le modalità di nomina del Direttore, i
requisiti richiesti, le cause di cessazione anticipata
dall'incarico, i criteri per la determinazione del trattamento
economico e della ripartizione dei costi fra gli Enti
convenzionati e quant'altro necessario a disciplinarne il
rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le
competenze del Segretario Comunale, dei funzionari responsabili
degli uffici e dei servizi e, ove istituito, dell'ufficio per
l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.
Il
Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al
Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione
degli obiettivi e del programma dell'amministrazione.
Egli è
responsabile dell'andamento complessivo dell'attività
gestionale, dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo
dell'ente.
A tal
fine il direttore:
a)
collabora con l'amministrazione nella predisposizione della
relazione previsionale e programmatica e dello schema del
bilancio annuale e pluriennale, nonché dei piani e dei programmi
amministrativi;
b)
predispone, d'intesa con il Sindaco e la Giunta, la proposta del
piano esecutivo di gestione e definisce il piano dettagliato
degli obiettivi;
c)
verifica nel corso dell'esercizio finanziario, d'intesa con gli
organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione
dei piani e programmi e propone le eventuali modifiche ed
integrazioni;
d)
sovrintende alla gestione e coordina l'attività dei responsabili
degli uffici e dei servizi, ed eventualmente dei dirigenti,
attraverso direttive operative, disposizioni ed altre forme di
coordinamento da adottare comunque nel rispetto delle autonome
prerogative e competenze degli stessi;
e)
definisce i criteri per l'organizzazione degli uffici e dei
servizi ed adotta le relative misure attuative;
Entro 30
giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Direttore
Generale relaziona alla giunta
sull'andamento della
gestione dell'anno precedente per ciascun settore di attività
dell'ente.
La Giunta
entro i successivi quindici giorni si esprime con motivato
parere, confermando la fiducia al Direttore o adottando
l'eventuale provvedimento di revoca ove il livello dei risultati
non risulti soddisfacente.
Ove il
Direttore Generale non sia nominato, il Sindaco - sulla base
delle direttive del Consiglio Comunale e previa deliberazione
della Giunta Municipale - può attribuire in tutto o in parte le
relative funzioni al Segretario comunale per l'intero periodo del
mandato amministrativo.
Compete
in tal caso al Segretario un elemento aggiuntivo di retribuzione
rapportato alla gravosità dell'incarico".
Art.
41
Gestione
amministrativa
I
dirigenti o, in loro mancanza, i funzionari direttivi incaricati
dal Sindaco, sono preposti, secondo l'ordinamento
dell'ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono
responsabili della attuazione dei programmi approvati dagli
organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale
dell'attività delle strutture che da essi dipendono.
A tal
fine ad essi sono riconosciuti poteri di
organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle
risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei
limiti e secondo i criteri definiti negli atti d'indirizzo.
Nell'ambito
dei servizi cui sono preposti, i dirigenti o, in loro
mancanza, i funzionari direttivi incaricati
dal
Sindaco, in particolare:
a)
assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del
CCNL, provvedono all'espletamento delle procedure per la
selezione del personale ed alle relative assunzioni previste
negli atti di programmazione o autorizzate dalla giunta, alla
stipula del contratto individuale di lavoro, all'attribuzione del
trattamento economico accessorio. Hanno poteri di iniziativa per
l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono
direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge od in
base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano
nella loro competenza;
b)
espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei
beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del consiglio o
rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti
gli atti necessari, comprese la determinazione a contrattare e la
conseguente stipula dei contratti;
c)
curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti
all'ufficio e individuano i dipendenti responsabili della
istruttoria ed, eventualmente, dell'adozione del provvedimento
finale;
d)
esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove
previsti, sulle proposte di deliberazione;
e)
assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle
entrate rientranti nella competenza dell'ufficio, di spesa e
liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai
regolamenti, dal Piano Esecutivo di Gestione e dagli altri atti
di programmazione approvati;
f)
esercitano ogni altra attribuzione prevista, dalla legge, dallo
statuto od eventualmente conferita dal Sindaco.
Sono di
competenza dei dirigenti, o in loro mancanza, dei funzionari
direttivi incaricati dal Sindaco, gli atti costituenti
manifestazioni di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori,
di valutazione, d'intimazione e di comunicazione, gli
accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i
verbali e le diffide.
Fermi
restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo
statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i dirigenti, o
in loro mancanza i funzionari direttivi, nellesercizio
delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai
regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo,
provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti
e valutazioni anche di carattere discrezionale.
Art.
42
Autorizzazioni,
concessioni e licenze di competenza dei dirigenti
Oltre ai
compiti indicati al precedente articolo, spettano ai dirigenti, o
in mancanza dei funzionari direttivi, incaricati dal Sindaco,
nelle materie rientranti nei servizi di cui hanno la direzione:
a)
il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che
costituiscono esecuzione di disposizioni dileggi, di regolamenti
e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e
particolareggiati;
b)
l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione
delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia
edilizia, e l'adozione degli atti connessi, antecedenti e
susseguenti, compresi l'ingiunzione di pagamento ed i
provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di
eventuali scritti difensivi.
Le
attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale
possono essere esercitate dai dirigenti e dai
funzionari dell'ente per
delega solo nei casi previsti dalla legge.
Art.
43
Le
determinazioni ed i decreti
Gli atti
dei dirigenti e dei responsabili dei servizi non diversamente
disciplinati da altre, assumono la denominazione di
"determinazioni" e sono regolati secondo le
disposizioni del presente articolo.
Gli atti
del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il
nome di "decreti".
Le
determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso
dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di
apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria.
A tal
fine sono trasmessi all'ufficio competente e da questo
restituiti, previa registrazione dell'impegno contabile, entro
cinque giorni.
Entro i
successivi tre giorni sono pubblicati all'Albo Pretorio per dieci
giorni e depositati in copia presso la segreteria comunale.
Tutti gli
atti del Sindaco e dei dirigenti e dei responsabili dei servizi
sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di
raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l'ufficio
di provenienza.
Capo
II - I servizi pubblici locali
Art.
44
I
servizi pubblici locali
Il Comune
provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e
garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della
comunità locale.
Il Comune
eroga i servizi pubblici con criteri di obbiettività, giustizia
ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il
diritto ad una completa informazione.
Il
Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi
più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle
caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di
economicità ed efficienza organizzativa.
La
gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso
ferme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.
I
servizi possono essere erogati altresì attraverso società a
capitale interamente pubblico o attraverso società miste,
partecipate dal Comune ed aperte all'apporto di soggetti privati
che offrano garanzie di solidità economica e capacità
imprenditoriale.
Fatta
salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per
l'erogazione dei servizi di propria competenza il comune applica
tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da
conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.
La
compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a
carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni
economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e
forme di esenzione totale o parziale.
Anche
in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un
adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli
eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e
le altre entrate finalizzate.
Art.
45
Gestione
dei servizi in forma associata
Il
Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri
Enti Locali e con gli Enti Istituzionali per lo svolgimento, in
ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di
comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore
efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la
piena soddisfazione per gli utenti.
Possono
essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative,
attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di
norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto
degli enti aderenti.
Il
Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni
contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da
questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie,
congiuntamente all'apporto economico, di personale e di
attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei
servizi.
I
rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi
ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno
regolati da apposita convenzione.
Per
l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra
natura, il comune può partecipare a consorzi.
Nelle
convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi
di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che
rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti
aderenti.
L'approvazione
delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti
costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di
competenza del consiglio comunale.
TITOLO
V - DIFENSORE CIVICO
Art.
46
Il
Difensore Civico
È
istituito l'ufficio del Difensore Civico.
Su
deliberazione del Consiglio, il Comune può aderire ad iniziative
per la costituzione di un unico Ufficio del Difensore Civico tra
enti diversi o anche avvalersi dell'ufficio operante presso altri
comuni.
Il
Difensore Civico assolve al ruolo di garante dell'imparzialità e
del buon andamento dell'attività dell'amministrazione comunale,
delle aziende e degli enti dipendenti, secondo le procedure
disciplinate nell'apposito regolamento approvato dal Consiglio
Comunale.
Egli
esercita altresì il controllo eventuale di legittimità sugli
atti deliberativi del Consiglio e della Giunta, nelle forme e con
le modalità previste dalla legge.
Il
Difensore Civico opera in condizioni di piena autonomia
organizzativa e funzionale, nell'esclusivo interesse dei
cittadini, delle associazioni, organismi ed enti titolari di
situazioni soggettive giuridicamente rilevanti.
Il
Difensore Civico ha diritto di ottenere senza formalità dai
dirigenti, dai funzionari e dai responsabili degli uffici e dei
servizi copia di tutti gli atti e documenti, nonché ogni
notizia, ancorché coperta da segreto, utile per l'espletamento
del mandato.
Il
Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio e riveste
nell'esercizio delle attribuzioni la qualifica di pubblico
ufficiale.
Prima
di assumere le funzioni presta giuramento innanzi al Sindaco con
la seguente formula: "Giuro di adempiere il mandato
ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi,
dello statuto comunale e delle norme regolamentari dell'ente".
il
Difensore Civico riferisce periodicamente al Consiglio Comunale e
comunque prima della scadenza del proprio mandato
sullattività svolta indicando gli interventi effettuati e
segnalando le disfunzioni, le omissioni ed i ritardi
dell'amministrazione e degli uffici nei confronti dei cittadini.
ll
Presidente del Consiglio deve iscrivere la relazione del
Difensore Civico all'ordine del giorno dei lavori consiliari
entro sessanta giorni dalla richiesta.
Il
consiglio comunale adotta apposito regolamento per il
funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico, assicurando che
siano messe a disposizione dello stesso risorse finanziarie,
personale e strutture tecniche e logistiche idonee e sufficienti.
Al
difensore civico compete un'indennità mensile determinata dal
Consiglio Comunale all'atto della nomina in misura non superiore
a quella assegnata agli assessori.
Art.
47
Requisiti
e modalità di nomina del Difensore Civico
All'ufficio
del Difensore Civico è preposta persona, in possesso del diploma
di laurea in giurisprudenza o altra laurea equipollente, che, per
esperienza acquisita, offra garanzie di competenza, probità ed
obiettività di giudizio.
Non
possono essere nominati alla carica di Difensore Civico coloro
che:
a)
si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità ed
incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
b)
abbiano ricoperto nell'anno precedente alla nomina cariche in
partiti o movimenti politici a qualsiasi livello o
siano
stati candidati nelle precedenti elezioni politiche od
amministrative locali, provinciali o regionali;
c)
i membri ed i funzionari degli organi regionali di controllo;
Il
Difensore Civico è eletto dal consiglio comunale a scrutinio
segreto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati; dura in carica quattro anni decorrenti
dalla data del giuramento e non può essere nominato per più due
mandati consecutivi.
Ove
l'Ufficio non sia tempestivamente ricostituito alla scadenza del
mandato, il difensore civico in carica esercita le funzioni fino
alla prestazione del giuramento da parte del successore e,
comunque, per un periodo non superiore a quello previsto in via
generale dalla legge sul rinnovo degli organi amministrativi.
Il
Difensore Civico può essere revocato dall'incarico prima della
scadenza del mandato solo per gravi violazioni di legge, con
deliberazione motivata del consiglio comunale, adottata in seduta
segreta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
Ove
si verifichi nel corso del mandato una delle condizioni di
ineleggibilità od incompatibilità, il difensore civico è
dichiarato decaduto con le stesse modalità e procedure previste
dalla legge per i consiglieri comunali.
TITOLO
VI - FINANZA E CONTABILITÀ
Art.
48
Autonomia
finanziaria
Nel
rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di
finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su
certezza di risorse proprie e trasferite.
Il
Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita
attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di
tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi
comunali.
Entro
il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine
stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio
di previsione per l'anno successivo.
Il
bilancio è corredato della relazione previsionale e
programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che
evidenzi in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la
spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.
Prima
dell'inizio dell'esercizio finanziario la Giunta approva il piano
esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli
obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e
delle prestazioni all'utenza ed assegna ai responsabili dei
servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale
necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli
interventi programmati.
Nel
corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente
correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e
finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in
relazione alla realizzazione delle entrate ed all'andamento della
spesa.
I
risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità
economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del
bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio,
secondo le disposizioni della legge e del regolamento di
contabilità.
La
Giunta municipale entro il trenta giugno di ciascun anno presenta
al Consiglio per l'approvazione il bilancio consuntivo dell'anno
precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei
risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche
conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e
programmatica.
Art.49
Demanio
e patrimonio
I beni
di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura
ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e
del patrimonio degli enti pubblici.
La
gestione dei beni comunali s'ispira ai principi della
conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.
I beni
non impiegati per i finì istituzionali dell'ente e non
strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in
locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni
tali da conseguire un'adeguata redditività.
I beni
comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito
inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di
legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità
patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato da un funzionario
designato dal Sindaco.
Il
funzionario incaricato della tenuta dell'inventario dei beni ha
altresì l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le
scritture relative al patrimonio del Comune.
Revisione
economico-finanziaria
Un
Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale, esercita la
vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria
della gestione del comune e delle istituzioni.
Il
Revisore attesta la veridicità delle scritture contabili e la
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione,
redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di
deliberazione del conto consuntivo.
La
relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la
valutazione del livello di produttività ed economicità della
gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorarne
l'efficienza ed i risultati.
Nell'esercizio
delle sue attribuzioni, il Revisore dei Conti ha accesso a tutti
gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli
accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed ha
diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e
dei documenti necessari.
Il
regolamento di contabilità definisce le funzioni del Revisore
dei Conti e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di
verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge,
nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi
dell'ente.
Il
regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione ed il
funzionamento dell'organo, le modalità di presentazione al
Consiglio Comunale del referto su gravi irregolarità della
gestione e specifica i rapporti del Revisore con gli organi
elettivi e burocratici
Il
Comune mette a disposizione del Revisore le strutture logistiche,
il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri
compiti.
.
Art.
51
Controllo
di gestione e controllo di qualità
Al
fine di verificare lo stato d'attuazione degli obiettivi
programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità
della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le
norme e con le modalità disciplinate con successivo regolamento.
TITOLO
VII- DISPOSIZIONE FINALE
Art.
52
Disposizione
finale
Il
Comune adegua tutti i regolamenti alle disposizioni dello Statuto
entro dodici mesi dalla sua entrata in
vigore.